In Parlamento, quando arriva dicembre, succede sempre la stessa scena. La Legge di Bilancio diventa un panettone farcito: ognuno prova a infilarci dentro ciò che altrove richiederebbe mesi di discussioni. Una tradizione tutta italiana, con l’aria di chi vuole chiudere l’anno portando a casa qualche finanziamento o qualche consenso.
Dentro questo panettone è comparso l’emendamento 108.0.11, che tocca una norma precisa: l’articolo 28 del Codice dei Beni Culturali. È la norma che oggi permette alle Soprintendenze di chiedere indagini archeologiche preventive non solo nei luoghi già vincolati da un decreto formale, ma anche nelle aree considerate “di interesse archeologico”. Una formula larga, sì, ma che da vent’anni è la base della prevenzione.
Il nuovo testo, così come presentato, restringe il campo: per imporre indagini servirebbe un vincolo già esistente, un atto scritto e formalizzato. Niente vincolo, niente controlli preliminari.
A questo punto gli archeologi si sono allarmati. L’ANA – Associazione Nazionale Archeologi – nella lettera alla Commissione Bilancio, scrive che così “si impedisce la tutela del patrimonio non ancora individuato”. Il Giornale dell’Arte ha ricordato che la Convenzione di La Valletta chiede agli Stati di tutelare anche ciò che non è ancora venuto alla luce. Fin qui, tutto documentato e pubblico.
Dall’altra parte ci sono gli operatori dei lavori pubblici. Legacoop Produzione e Servizi, che rappresenta imprese e cooperative che realizzano appalti reali, ha ricordato un punto semplice: se non si controlla prima, i problemi emergono dopo, quando i cantieri sono già avviati e fermarli diventa costoso.
È un ragionamento lineare: molte strutture archeologiche, infatti, si scoprono solo scavando. Se le verifiche preventive vengono ridotte, aumenta la probabilità che il problema esploda quando la ruspa è già partita.
Il punto, però, non è mettere in contrapposizione chi ama la storia e chi costruisce. La verità è più complicata.
La Soprintendenza ha un ruolo essenziale: capire se sotto un terreno c’è qualcosa che merita studio. È una funzione di tutela, prevista dalla legge, ed è giusto che ci sia. Ma è altrettanto vero che la macchina amministrativa non è una freccia: organici ridotti, pratiche che si accumulano, tempi che mal si incastrano con quelli delle opere pubbliche.
Se rifare una strada richiede anni, aggiungere ritardi inevitabili significa peggiorare il bene pubblico, non difenderlo.
Qui, però, c’è un dato concreto che aiuta a capire meglio il quadro. La verifica preventiva dell’interesse archeologico non è sospesa nel vuoto: le norme fissano dei termini, almeno sulla carta. Per le grandi opere infrastrutturali, il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 41 e allegato I.8) e le linee guida collegate indicano in genere 60 giorni il termine per la richiesta e la decisione sulla verifica preventiva da parte della Soprintendenza, con possibilità di proroga in caso di particolare complessità. Per i procedimenti ordinari di competenza delle Soprintendenze, i tempi possono arrivare fino a 120 giorni per chiudere il procedimento autorizzatorio, a condizione che la documentazione presentata sia completa.
La procedura, poi, si articola in più fasi: una prima fase di raccolta e studio dei dati (la famosa Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico), e una seconda fase, eventuale, di indagini sul campo – carotaggi, saggi, scavi mirati – che deve concludersi in linea generale entro 90 giorni dall’avvio delle indagini, con la redazione della relazione definitiva. Su alcune opere finanziate con il PNRR e su interventi considerati di lieve o media entità, la normativa più recente ha previsto corsie più rapide o esenzioni, proprio per evitare che l’archeologia preventiva diventi un collo di bottiglia.
Sulla carta, dunque, i tempi ci sono. Il problema è se vengano rispettati, se gli uffici abbiano personale sufficiente per stare dentro quelle scadenze, e se i progetti arrivino corredati della documentazione necessaria. Perché una cosa è un termine scritto in un decreto, un’altra è un fascicolo che resta fermo su una scrivania.
A questo si aggiunge un secondo elemento, che ha creato confusione: l’emendamento 108.8.11. È stato dichiarato “inammissibile per materia”, ma qui va spiegato chiaramente che cos’era. Il 108.8.11 non era un testo completamente diverso: era una variante della stessa partita, un emendamento collegato al 108.0.11, inserito in un altro punto della Legge di Bilancio per ottenere un effetto analogo sul fronte dell’archeologia preventiva. La Giunta ha stabilito che non poteva stare lì perché interveniva su una disciplina di tutela (beni culturali) e non su un profilo strettamente contabile o finanziario.
Quindi: non è stato bocciato nel merito, è stato fermato sulla forma. Ed è per questo che né gli archeologi festeggiano né gli imprenditori si danno per vinti: il tema può rientrare sotto altro numero, in altro provvedimento.
Il cuore della faccenda è uno soltanto: se l’indagine preventiva si attiva solo in presenza di un vincolo già scritto, il campo si restringe drasticamente. E l’Italia è un Paese dove gran parte dei ritrovamenti avviene in luoghi senza vincolo, semplicemente perché nessuno sapeva cosa ci fosse sotto. Da qui il senso della prevenzione.
Dall’altro lato, anche i costruttori hanno ragioni comprensibili: un sistema che non dà tempi certi, che risponde con ritardo, che accumula pratiche, non è sostenibile per chi deve realizzare opere necessarie al Paese.
Ora la questione è tutta qui: l’Italia deve proteggere ciò che ha, ma non può permettersi di bloccarsi. Le norme oggi danno un quadro di tempistiche – 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni a seconda dei casi – ma se quei termini restano solo sulla carta, si ottiene il risultato peggiore: cantieri lenti e tutela inefficace. È una questione di equilibrio. Troppo controllo blinda i cantieri. Troppo poco controllo rischia di distruggere ciò che non sappiamo ancora di avere.
Il resto – numeri di emendamento, inammissibilità, commi – è solo il contorno. La sostanza è un Paese che deve decidere come tutelare la sua storia senza condannare la durata dei lavori delle opere pubbliche a durare quarant’anni e oltre.