Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità dei conguagli regolatori fatturati da Abbanoa nel 2014, cassando la sentenza del Tribunale di Nuoro che nel 2020 aveva accolto il ricorso di tre utenti.
“Risulta errata l’affermazione del Tribunale secondo cui tutte le partite pregresse del periodo 2005-2011 non potrebbero essere pretese”, si legge nella sentenza. Una pronuncia che chiude definitivamente la partita, rafforzando la posizione del gestore unico del servizio idrico, difeso in giudizio dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Piero Guido Alpa.
Non è la prima volta: già nel 2022 la Cassazione si era espressa a favore di Abbanoa, ma limitandosi al tema della prescrizione. Oggi invece la Corte entra nel merito della disciplina tariffaria, riconoscendo che le partite pregresse costituivano un allineamento necessario tra diversi sistemi di regolazione, in applicazione delle direttive dell’allora Aeegsi (oggi Arera) e dell’Autorità d’Ambito regionale.
Il principio sancito è chiaro: in base all’articolo 31 della delibera AEEGSI 643/2013, i conguagli potevano essere addebitati agli utenti nei limiti del “metodo tariffario normalizzato” introdotto dal decreto ministeriale del 1996.
La sentenza mette ordine a un tema che per anni ha acceso polemiche e contenziosi. In realtà, solo il 2% delle utenze aveva avviato ricorsi, comprese le adesioni alla class action. La maggioranza aveva accettato le richieste, pari in media a 151 euro, poi rateizzate da Abbanoa con l’aiuto della Cassa Conguagli nazionale: otto semestralità tra il 2015 e il 2019, cioè circa 3 euro al mese.
La decisione della Cassazione, ora destinata a fare giurisprudenza, sarà depositata in tutti i procedimenti ancora pendenti, chiudendo definitivamente una vicenda che dura da oltre dieci anni.