L'associazione ambientalista Punta Giglio Libera smonta la tesi del danno economico e denuncia il metodo della normalizzazione progressiva degli abusi. La Cassazione chiarisce che le concessioni non cancellano la distruzione della vegetazione in un'area a salvaguardia assoluta. La vicenda del litorale di Calabona viene oggi offerta al pubblico come un mero elenco di perdite finanziarie, tra fatturati svaniti e braccia rimaste incrociate. È una cronaca che punta alla pancia della città, disegnando il solito profilo della burocrazia ottusa che sbarra la strada all'intrapresa. Ma dietro il paravento dei posti di lavoro si nasconde una realtà ben più ruvida, fatta di carte rimescolate e di una natura che non parla, ma subisce.
Maria Antonietta Alivesi, per conto dell'associazione Punta Giglio Libera, sposta il riflettore dal bilancio economico a quello del territorio, denunciando come il progetto A-Mare sia il frutto di un meccanismo che tenta di rendere digeribile ciò che per legge dovrebbe essere inammissibile. Tutto nasce in un'area classificata come zona H3, una sigla tecnica che nel gergo urbanistico identifica i luoghi sotto salvaguardia assoluta, dove il cemento e le trasformazioni dell'uomo dovrebbero restare fuori dal cancello. Dopo un primo rifiuto nel 2021, il piano è riapparso l'anno successivo con modifiche che l'associazione definisce puramente formali, utili a superare i controlli più severi per poi far riemergere, nei fatti, ciò che sulla carta doveva apparire precario e temporaneo. Anche il primo ritorno in libertà dell'area, avvenuto nel 2024, non è stato figlio di un'assoluzione nel merito o della scomparsa del fumus del reato, ovvero del sospetto concreto che l'illecito sia stato compiuto, ma di una necessità tecnica: il Pubblico ministero ha tolto i sigilli solo per permettere lo smontaggio delle opere ed evitare che le mareggiate invernali le distruggessero.
Il nodo si è stretto nel 2025, quando alcuni cittadini hanno avvertito il Comune e la magistratura: le nuove autorizzazioni si reggevano su basi ormai scadute o sospese dagli organi di tutela. Nonostante l'allarme, gli uffici hanno tirato dritto, incrociando però la strada della Suprema Corte di Cassazione. Con la sentenza numero 7631 del 2026, i giudici romani hanno ribaltato la prospettiva frammentata che aveva portato a un precedente dissequestro, chiarendo che un intervento va giudicato nella sua interezza. Per gli ermellini, la distruzione della vegetazione e il livellamento della roccia non spariscono per il solo fatto che un ufficio firmi una carta. La realtà materiale dei luoghi, insomma, pesa più della legittimità formale dei documenti.
La Corte è andata oltre, rilevando una continuità tra le vecchie attività abusive e le nuove, confermando il pericolo che l'illecito potesse ripetersi. Già nel gennaio del 2025, i giudici supremi avevano parlato chiaramente di alterazione dell’ecosistema e trasformazione del territorio, definendo il quadro come un abuso edilizio rilevante ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico dell’Edilizia, la norma che punisce chi edifica senza i permessi necessari o in spregio ai vincoli. In questo scenario, il Comune di Alghero ha continuato a rilasciare titoli abilitativi ignorando quanto già scritto nei verbali dei tribunali, sostituendo il paesaggio originario con un artificio ad uso dei turisti. Resta l'interrogativo di fondo su un metodo amministrativo che ridefinisce la legalità solo dopo che la trasformazione della costa è già avvenuta.