I giudici amministrativi respingono la richiesta di sospensiva della società immobiliare che puntava a riattivare i lavori. Al centro della complessa contesa legale vi è il delicato confine tra le procedure semplificate per attrarre capitali e le storiche norme a tutela del paesaggio costiero sardo.
LOIRI PORTO SAN PAOLO – Le macchine movimento terra non accenderanno i motori lungo la fascia costiera che guarda verso l'Isola di Tavolara. Il complesso braccio di ferro legale sul futuro di Cala Finanza e Punta La Greca, un lembo di litorale gallurese dal valore paesaggistico inestimabile, segna un passaggio procedurale decisivo a favore della conservazione ambientale. Nell'udienza tenutasi il 29 luglio, la Seconda Sezione del TAR della Sardegna (il Tribunale Amministrativo Regionale, presieduto da Tito Aru e con Andrea Gana in veste di relatore) ha formalmente respinto la richiesta di sospensiva presentata per tentare di sbloccare i cantieri.
L'oggetto specifico del contenzioso riguarda i lavori di ristrutturazione della cosiddetta "Villa Joy", un immobile situato a due passi dal mare che dovrebbe essere riconvertito in struttura ricettiva. Tuttavia, questo intervento edilizio costituisce in realtà soltanto il tassello inaugurale di un imponente masterplan di trasformazione immobiliare. Il progetto è promosso dalla Tavolara Bay s.r.l., una società che annovera tra i suoi principali investitori il gruppo brasiliano Jhsf Participações, noto a livello internazionale per la gestione della catena alberghiera di lusso Fasano. Il piano generale di sviluppo prevede di insediare su una cinquantina di ettari costieri, e su altre decine di ettari nell'entroterra attualmente ricchi di macchia mediterranea, un vero e proprio villaggio vacanze di altissima fascia. Sulla carta sono previsti un hotel a cinque stelle da cinquanta camere, trenta ville esclusive (con metrature imponenti che variano dai duecento ai cinquecento metri quadri), un polo di ristorazione, una rete di servizi commerciali, un campo da golf e persino un nuovo porto turistico.
Per accelerare l'avvio della prima frazione dei lavori, i promotori immobiliari si erano avvalsi delle procedure accelerate garantite dalla ZES (la Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno). Operativo dal primo gennaio 2024 grazie all'impulso del Governo centrale, questo strumento legislativo è stato concepito per attrarre grandi investimenti e favorire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali nel Sud Italia attraverso una drastica e potente semplificazione burocratica. Sfruttando questa corsia preferenziale, lo scorso 9 febbraio gli investitori avevano ottenuto l'autorizzazione unica numero 74.
La situazione si è però ribaltata il primo luglio, quando la stessa Struttura di Missione ZES ha clamorosamente fatto marcia indietro, emanando un atto di revoca di quella medesima autorizzazione. La società immobiliare, sentendosi penalizzata dal dietrofront, ha impugnato il provvedimento davanti ai giudici amministrativi, chiedendone la sospensione immediata per poter riprendere l'attività edilizia. Il TAR, negando tale sospensiva, ha di fatto cristallizzato lo stato dei luoghi, prendendo atto dell'impegno concordato in udienza secondo cui non vi sarà alcuna attività operativa o cantieristica da parte della società.
Nel vivo del procedimento si è inserito ad opponendum (ovvero formalizzando un intervento per contrastare e demolire le richieste dei ricorrenti) il GrIG, il Gruppo d'Intervento Giuridico, la storica associazione ecologista rappresentata dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa. L'impianto accusatorio degli ambientalisti solleva un quesito giuridico di natura costituzionale: può una normativa nazionale pensata unicamente per snellire i fascicoli d'impresa derogare sistematicamente al Codice dei beni culturali e del paesaggio? E, soprattutto, può spingersi fino al punto di esautorare le competenze esclusive in materia urbanistica e paesaggistica che la Costituzione garantisce alla Regione Autonoma della Sardegna tramite il suo Statuto Speciale? Secondo il GrIG, ogni autorizzazione rilasciata scavalcando le regole ordinarie di tutela costiera e i pareri vincolanti delle conferenze di servizi deve essere considerata illegittima alla radice.
La partita è tutt'altro che conclusa. L'ordinanza cautelare emessa dal TAR rappresenta esclusivamente una pronuncia provvisoria volta a evitare danni irreparabili al territorio nell'attesa di sviscerare a fondo la legittimità degli atti. L'udienza pubblica per la discussione sul merito di questa complessa vertenza è già stata fissata per il 15 dicembre 2026.
Contemporaneamente, vi è un secondo e altrettanto cruciale filone di giudizio amministrativo che giungerà a compimento il 17 febbraio 2027. In quella data, i magistrati si esprimeranno sul ricorso promosso direttamente dalla Regione Sardegna – al cui fianco si era già schierato in supporto lo stesso GrIG – per chiedere l'annullamento integrale e definitivo dell'originaria autorizzazione ZES del 9 febbraio. Sarà proprio il pronunciamento di merito a tracciare un confine definitivo, chiarendo una volta per tutte se l'impulso economico generato dalle Zone Economiche Speciali debba necessariamente arrestarsi di fronte ai vincoli naturalistici posti a presidio delle coste. L'evoluzione amministrativa, avvertono infine gli ambientalisti, sarà seguita con attenzione anche per eventuali e futuri interessamenti da parte della magistratura ordinaria.